ARTICOLO 1 - Costituzione e sede
1. È costituita l’organizzazione di volontariato denominata GABNICHI Onlus con sede a Siena in Strada Massetana Romana, n° 50/A scala B int. 10; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia. L’organizzazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 2 - Carattere dell’organizzazione
1. L’organizzazione è apartitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative.
L’organizzazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.
ARTICOLO 3 - Durata dell’organizzazione
1. La durata dell’organizzazione è illimitata.
ARTICOLO 4 - Scopi dell’organizzazione
1. L’organizzazione è costituita da persone che si impegnano a sostenere e ad aiutare le popolazioni in via di sviluppo.
2. L’Associazione ha per scopo offrire aiuto concreto, sanitario, medico, tecnologico, scolastico ai villaggi ed alle popolazioni dell’Africa ed in genere dei paesi in via di sviluppo. Tra gli scopi di GABNICHI Onlus l’attivazione di progetti concreti in difesa della vita e della salute umana, per l’alfabetizzazione ed il trasferimento di tecnologia a favore delle popolazioni africane. E’ escluso dalle finalità dell’Associazione qualsiasi scopo di lucro sia diretto sia indiretto.
3. L’organizzazione non può svolgere attività diverse da quelle sotto indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
4. L’Associazione per i propri scopi istituzionali attiva:
- progetti ed interventi per la costruzione di strutture sanitarie, scolastiche e di accoglienza per persone e bambini in difficoltà dei paesi dell’Africa.
- la promozione di campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, dei rappresentanti istituzionali e delle pubbliche amministrazioni (anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di periodici e materiale informativo) al fine di ottenere atti concreti a favore delle popolazioni africane ed in via di sviluppo, sia con effetti di sollievo immediati sia con prospettive di medio lungo termine;
- attività formative, editoriali, didattiche e culturali mirate all’alfabetizzazione dei bambini e degli abitanti dei villaggi di alcune realtà africane;
- attività volte a valorizzare la disponibilità di persone disposte ad offrire parte del loro tempo e delle loro professionalità a favore delle popolazioni in via di sviluppo.
- progetti ed interventi per la tutela, la cura e l’accoglienza dei bambini e delle bambine rimasti senza genitori;
- attività volte ad accendere i riflettori sul continente africano, per farne conoscere i problemi ma anche la ricchezza, i valori e le potenzialità.
5. L’organizzazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.
6. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Organizzazione potrà, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.
ARTICOLO 5 - Requisiti dei soci
1. Possono essere soci dell’organizzazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcune distinzione di sesso che condividono le finalità e i principi cristiani e statutari dell’organizzazione.
2. L’elenco dei soci dell’organizzazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.
ARTICOLO 6 - Amministrazione e diritti dei soci
1. L’ammissione dei soci avviene dietro presentazione di almeno due soci.
2. L’accettazione alle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.
3. La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizione del consiglio direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
4. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
5. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
6. L’adesione all’Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
7. L’adesione all’Organizzazione garantisce all’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali.
ARTICOLO 7 - Categorie dei soci
1. L’Organizzazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:
- Onorari
- Benemeriti
- Ordinari
a) sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall’assemblea su proposta del Consiglio.
b) sono soci benemeriti coloro che, con loro munificenza, hanno contribuito all’affermazione dell’Organizzazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo.
c) sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall’Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo. La quota di iscrizione all’associazione vale come quota associativa annuale per il primo anno di iscrizione.
2. La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Organizzazione. In particolare i soci ordinari, benemeriti, onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell’organizzazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.
ARTICOLO 8 - Doveri dei soci
1. L’appartenenza all’organizzazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Organizzazione.
2. I soci hanno il dovere di garantire l’unità operativa dell’associazione oltre che di tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e personalità di ciascuno.
ARTICOLO 9 - Sanzioni disciplinari
1. Al socio che non osservi lo Statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia al comportamento al buon nome dell’Organizzazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
b) sospensione dell’esercizio dei diritti del socio;
c) espulsione.
ARTICOLO 10 - Perdita della qualifica di socio
1.La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno;
b) per decadenza e cioè per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
c) per delibera di espulsione;
d) per ritardo pagamento dei contributi per oltre un anno;
e) per morte.
ARTICOLO 11 - Organi dell’Organizzazione
- l’assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo.
2. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’organizzazione. L’elezione degli organi dell’Organizzazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell’Organizzazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.
ARTICOLO 12 - Partecipazione all’assemblea
1. L’organizzazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Organizzazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
2. Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all’organizzazione in regola con il pagamento delle quote annuali.
3. L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale.
4. L’assemblea può essere inoltre convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) per decisione del consiglio direttivo;
b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.
ARTICOLO 13 - Convocazione dell’assemblea
1. La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice nonché per affissione nella Sede Sociale.
2. L’avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
ARTICOLO 14 - Costituzione e deliberazioni dell’assemblea
1. L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
2. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.
3. L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
4. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un altro socio. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’organizzazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall’assemblea.
5. I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella solo assemblea, da persona scelta dal presidente dell’assemblea fra i presenti. Il verbale dell’assemblea figurerà nell’apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.
6. Il presidente ha inoltre facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea, fungendo quasi da segretario.
7. L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.
8. In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
9. L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
10. Per deliberare lo scioglimento dell’organizzazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti gli aventi diritto.
11. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
ARTICOLO 15 - Forma di votazione dell’assemblea
1. Le votazioni dell’assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
2. L’elezione degli organi sociali è nominata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall’assemblea in occasione della seduta elettorale.
3. In caso di votazioni a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persona. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all’organizzazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.
ARTICOLO 16 - Compito dell’assemblea
1.All’assemblea spettano i seguenti compiti:
- in sede ordinaria
a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;
b) eleggere i membri del consiglio direttivo;
c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quota di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
d) approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di carattere generale posto all’ordine del giorno;
- in sede straordinaria
f ) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’organizzazione;
g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
2. È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervengo al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell’assemblea, ottenere l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno all’assemblea.
ARTICOLO 17 - Compiti del Consiglio Direttivo
1.Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione dell’organizzazione ed ha il compito di:
- convocare l’assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’assemblea;
- dare esecuzione delle delibere assembleari;
- cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezione del Consiglio Direttivo;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obbiettivi raggiunti da sottoporre all’assemblea;
- ratificare respingere i provvedimenti d’urgenza adotti dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’organizzazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivida sottoporre all’assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull’adesione e partecipazione dell’organizzazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’organizzazione stessa, designandone i rappresentanti da sceglier tra i soci;
- redigere l’eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzione disciplinari.
ARTICOLO 18 - Composizione del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 9 membri nominati dall’assemblea ordinaria.
2. Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica cinque anni.
3. Al termine dal mandato i consiglieri possono essere rieletti. Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere economo.
4. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero dei voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
5. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un Assemblea straordinaria.
6. Il consigliere assente, senza giustificati motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto.
7. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.
ARTICOLO 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in una convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta elettronica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
4. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
5. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e sulle decisioni consiliari.
7. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno.
8. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
9. Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’ Organizzazione.
ARTICOLO 20 - Compiti del Presidente
1. Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’organizzazione stessa.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
3. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’organizzazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
4. Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
6. In caso di necessità, può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo regionale.
7. In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.
8. Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del Presidente.
ARTICOLO 21 - Segretario dell’Organizzazione
1. Il Segretario dirige gli uffici dell’Organizzazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compitoa lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell’assemblea, provvede ai rapporti tra l’Organizzazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.
ARTICOLO 22 - Il Tesoriere-Economo
1. Il Tesoriere-Economo cura la gestione amministrativa dell’organizzazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.
ARTICOLO 23 - Patrimonio dell’Organizzazione
1. Il patrimonio dell’Organizzazione è costituito da ogni bene mobile e immobile che pervenga all’organizzazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
2. Il patrimonio e i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.
ARTICOLO 24 - Entrate dell’organizzazione
1. Le entrate dell’organizzazione sono costituite:
- dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’organizzazione nella misura fissata dall’assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinari su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- di azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.
ARTICOLO 25 - Destinazione degli avanzi di gestione
1. All’organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione stessa, a meno che la destinazione non siano imposte per legge.
2. L’organizzazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ad accessorie.
ARTICOLO 26 - Durata del periodo di contribuzione
1.I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’organizzazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.
ARTICOLO 27 - Diritti dei soci al patrimonio sociale
1. L’adesione all’organizzazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all’organizzazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originali ed a quelli annuali.
2. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e comunque sono a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’organizzazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’organizzazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’organizzazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
3. Il versamento non crea altri dirittidi partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
ARTICOLO 28 - Bilanci
1. L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
2. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci.
3. Entro i quindici giorni precedenti la data dell’annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione della stessa assemblea.
4. I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’organizzazione nei dieci giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano.
ARTICOLO 29 - Scioglimento e liquidazione dell’organizzazione
1. In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 30 - Clausola compromissoria
1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irritale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’organizzazione.
ARTICOLO 31 - Rinvio
1. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.